Art. 3.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Ministro dell'interno, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni interessate.
      2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazione di disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 da parte del gestore, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i presidenti

 

Pag. 8

delle regioni interessate, nomina un commissario per la gestione ordinaria.
      3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo di tempo di dieci anni.